
Chi riguarda il reato di omissione dolosa di presidi antincendio?
Il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro si configura nei confronti di chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia. (art. 437 c.p.)
Nonostante l’incipit della disposizione riporti l’espressione “chiunque”, è importante sottolineare che il reato in discorso si configura come reato proprio ed esclusivo, ossia una fattispecie in cui il proposito criminoso può essere portato a termine soltanto da soggetti che rivestono una certa posizione o che abbiano una determinata qualifica; l’obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava infatti su categorie di soggetti ben determinati, quali il datore di lavoro, ma anche dirigenti e preposti, qualora questi ultimi risultino realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione di detti sistemi di sicurezza.
Un altro aspetto importante da ricordare, confermato anche dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, consiste nel fatto che per la configurabilità del reato in esame, nella nozione di omissione dolosa deve poter rientrare anche il mancato e consapevole ripristino di apparecchiature antinfortunistiche che, a causa di precedente manomissione, abbiano perduto la loro effettiva efficacia preventiva rispetto ad eventi di infortunio.
Tanto premesso, il datore di lavoro (o comunque altri soggetti dotati di potere in fatto di adozione di dispositivi e sistemi di sicurezza) che omette di installare, rimuove o danneggia i presidi antincendio obbligatori e necessari per lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, dovrà certamente soggiacere all’applicazione della fattispecie criminosa descritta, anche se da questa condotta non dovessero derivare disastri o infortuni.
L’adozione di tutte le attrezzature ed i componenti di impianti adibiti alla sicurezza antincendio, quali ad esempio estintori, porte tagliafuoco, maniglioni antipanico, idranti, luci emergenza, gruppi di spinta, cartellonistica di sicurezza e vernici intumescenti, è dunque indispensabile per lavorare in pieno regime legale e di sicurezza, evitando di incorrere in fattispecie reato che comportano responsabilità penali assai importanti.
L’azienda che adotta come presidio antincendio solamente gli estintori è da considerarsi sanzionabile se non adotta anche il ripristino dei contenuti delle cassette di primo soccorso in azienda e nei furgoni dei dipendenti o in cantiere, la manutenzione delle porte e dei maniglioni a leva o a barra, degli idranti/ manichette/ gruppi antincendio, delle centrali e sensori di rilevazione incendio, degli EFC evacuatori di fumo e di calore, ecc.
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- By: Sara Casarotti
- Category: Sanzioni
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