Antinfortunistica

In molti ci chiedono certi dispositivi antinfortunistica senza chiederci se sono adatti per il lavoro che fanno, semplicemente che siano identici ad una precedente fornitura. Non sanno che ogni mese vengono prodotti nuovi tipi di dispositivi a protezione da multirischi, sempre più comodi, durevoli e certificati secondo le ultime direttive in vigore.

Abbiamo scritto molte liste di dispositivi antinfortunistica obbligatori per la varie mansione, sempre aggiornate con DPI innovativi, non vendiamo i DPI che abbiamo in negozio o in magazzino, vendiamo quello che ti serve al tuo lavoro.

Siamo ingegneri che hanno redatto centinaia di documenti di valutazioni dei rischi nei quali indichiamo l’idoneo ed adeguato DPI per ogni mansione; le nostre schede sono state più volte approvate dagli organi di polizia giudiziaria (ASL, SPISAL, UOPSAL, DTL, ecc).

Siamo esperti nella scelta di DPI complessi come gli A.P.V.R. (apparecchi di protezione delle vie respiratorie) maschere pieno facciali filtranti con filtro in funzione del tipo di inquinante e della concentrazione in ambiente), dei dispositivi anticaduta, posizionamento, trattenuta, punti di ancoraggio, linee vita temporanee flessibili, maschere per la saldatura e puntatura, ecc

Noi per primi mostriamo nei nostri corsi di formazione ed addestramento all’uso dei DPI i dispositivi che servono al lavoro e li facciamo indossare e provare, effettuando così la pratica per i DPI di terza categoria: non sai di che cosa stiamo parlando? Possiamo spiegarti.

Svolgiamo corsi in tutta Italia di tanti tipi, quando eroghiamo la formazione per i lavoratori portiamo con noi i nostri borsoni di materiale da mostrare e fare indossare, in questo modo in molti si rendono conto che ci sono DPI migliori e più duraturi, e si possono scegliere dei set di DPI per te!

Cosa sono i DPI ? (PS: è un acronimo di parole italiane e si pronuncia DIPII, non DIPIAI!)

Ai sensi del D.Lgs. 17/2019 sono stati modificati nel capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2:

D.Lgs.81/08 e s.m.i. Articolo 74 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.
Articolo 76 – Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

Entra in vigore il REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/425 sui DPI il 21 aprile 2018, con immediate conseguenze sul D.Lgs. 81/08 e la sua applicazione in azienda: trattandosi di un regolamento (e non di una direttiva) entra in vigore automaticamente, senza norme di recepimento.

Entra in vigore il 12 marzo 2019 il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.

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