
RINCIPALI OBBLIGHI… | …E SANZIONI: |
Nomina del R.S.P.P.: – l’incarico può essere svolto dal Datore di Lavoro dell’azienda dopo aver frequentato un corso apposito di 16-32-48 ore in funzione della macrocategoria ATECO; – oppure può essere incaricato un consulente esterno. [Scadenza: Caso 1) per i datori di lavoro che hanno effettuato la loro nomina come R.S.P.P. e non hanno mai frequentato nessun corso, dovevano fare l’aggiornamento di 6 ore entro il 11/01/2014: se non è stato fatto, devono rifare l’aggiornamento corso. Caso 2) per i datori di lavoro che hanno effettuato la loro nomina come R.S.P.P. ed hanno frequentato il vecchio corso da 16 ore, dovevano fare aggiornamento entro l’11/01/2017, e successivamente l’aggiornamento periodico entro 5 anni dalla data del corso.] | Mancata nomina del RSPP: sanzionata con arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda 2.500 a 6.400 € e sospensione dell’attività. |
DAL 1 GIUGNO 2013 OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE PER LE AZIENDE SOTTO I 10 LAVORATORI: • tutte le società con soci lavoratori • tutte le cooperative con soci lavoratori • chi ha collaboratori stagisti, tirocinanti, lavoratori a VAUCHER, somministrati da agenzie interinali; • tutti le ditte individuali con lavoratori e soci lavoratori, collaboratori familiari [Scadenza: per chi ha già il DVR ai sensi del D.Lgs.81/08 non c’è nulla da fare] | Mancata valutazione dei rischi: per il datore di lavoro arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €. Inoltre, è una delle gravi violazioni che comporta l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (All.I D.Lgs.81/08). |
Nomina del Medico del Lavoro: la maggior parte delle attività lavorative richiede la nomina del medico competente, in funzione dei rischi delle proprie mansioni. [Scadenza: le visite ai lavoratori vanno fatte preventivamente allo svolgimento delle mansioni sottoposte a protocollo sanitario e devono essere ripetute entro la scadenza] | Mancata nomina del Medico del lavoro: sanzionata con arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. |
FORMAZIONE GENERALE per la sicurezza sul lavoro di 4 ore e SPECIFICA di altre 4-8-12 ore in funzione della macrocategoria ATECO per tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto incluso personale fornito dalle agenzie interinali, stagisti, tirocinanti, apprendisti, a VAUCHER (e RISCHIO BASSO di 4 ore per gli impiegati che stanno solo in ufficio) (art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs. 81/08, Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011) – obbligatoria dal 26/01/2012 [Scadenza: questa formazione scade ogni 5 anni] | Mancata formazione generale e specifica: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro. |
Nomina Addetti Antincendio e al Primo Soccorso Aziendale, in un numero sufficiente considerando turni di lavoro, ferie e malattie degli addetti che hanno frequentato il corso (si consiglia di formare almeno il 15/20 % dei lavoratori per ogni sede) [Scadenza: questa formazione scade ogni 3 anni] | Mancata formazione degli Addetti specifici in azienda: sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi, ammenda da 2 a 5 mila € |
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER RIVENDITORI E INSTALLATORI DI BOMBOLE GPL di 8 ore obbligatorio D.Lgs. 22/2/2006, D.M. 15/01/2007 allegato I I corsi sono obbligatori per tutti gli “ambulanti” che sostituiscono ed installano bombole collegate ad autonegozi, banchi durante i mercati, street food; per i gestori di bar, ristoranti e discoteche che cambiano bombole GPL collegate a cucine, a stufe “a fungo” o a “falò”; per il personale delle fiere e sagre addetto alla sostituzione delle bombole della cucina; per le aziende distributrici di GPL in bombole; per i rivenditori di bombole e serbatoi di GPL e dei loro annessi. [Scadenza: mai] | Mancata formazione degli Addetti all’installazione di bombole GPL in azienda: sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi, ammenda da 2.000 a 5.000 € |
FORMAZIONE ALIMENTARISTI (EX-LIBRETTI SANITARI) di 3 ore.[Scadenza: questa formazione ha durata 3 anni] | Mancata formazione degli Addetti alla manipolazione e somministrazione degli alimenti: per ogni addetto sprovvisto dell’attestato sanzione da € 50,00 a € 300,00 |
Piano di autocontrollo HACCP secondo il D.Lgs 193/2007 [Scadenza: ogni volta che ci sono delle modifiche dell’attività inerenti nuovi fasi di lavoro, es. si aggiunge un camino esterno per la carne ai ferri, si aggiungono nuove attrezzature, ecc) | Mancata predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 € |
Sono presenti nella vostra azienda i documenti e gli attestati sopra elencati? Se manca qualcosa è necessario provvedere quanto prima alla loro preparazione.
Nel caso non siate in possesso degli attestati è obbligatorio frequentare quanto prima il relativo corso di formazione.
Come puoi fare in modo rapido e sicuro? Contattare Kerofiamma al numero 0425.484666 o compila il form
- By: Sara Casarotti
- Category: Sanzioni
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