RINCIPALI OBBLIGHI……E SANZIONI:
Nomina del R.S.P.P.:
– l’incarico può essere svolto dal Datore di Lavoro dell’azienda dopo aver frequentato un corso apposito di 16-32-48 ore in funzione della macrocategoria ATECO;
– oppure può essere incaricato un consulente esterno.  
[ScadenzaCaso 1) per i datori di lavoro che hanno effettuato la loro nomina come R.S.P.P. e non hanno mai frequentato nessun corso, dovevano fare l’aggiornamento di 6 ore entro il 11/01/2014: se non è stato fatto, devono rifare l’aggiornamento corso.
Caso 2) per i datori di lavoro che hanno effettuato la loro nomina come R.S.P.P. ed hanno frequentato il vecchio corso da 16 ore, dovevano fare aggiornamento entro l’11/01/2017, e successivamente l’aggiornamento periodico entro 5 anni dalla data del corso.]
Mancata nomina del RSPP: sanzionata con arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda 2.500 a 6.400 € e sospensione dell’attività.
DAL 1 GIUGNO 2013 OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE PER LE AZIENDE SOTTO I 10 LAVORATORI:
• tutte le società con soci lavoratori
• tutte le cooperative con soci lavoratori
• chi ha collaboratori stagisti, tirocinanti, lavoratori a VAUCHER, somministrati da agenzie interinali;
• tutti le ditte individuali con lavoratori e soci lavoratori, collaboratori familiari  
[Scadenza: per chi ha già il DVR ai sensi del D.Lgs.81/08 non c’è nulla da fare]
Mancata valutazione dei rischi: per il datore di lavoro arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €. Inoltre, è una delle gravi violazioni che comporta l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (All.I D.Lgs.81/08).
Nomina del Medico del Lavoro: la maggior parte delle attività lavorative richiede la nomina del medico competente, in funzione dei rischi delle proprie mansioni.
[Scadenza: le visite ai lavoratori vanno fatte preventivamente allo svolgimento delle mansioni sottoposte a protocollo sanitario e devono essere ripetute entro la scadenza]
Mancata nomina del Medico del lavoro: sanzionata con arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
FORMAZIONE GENERALE per la sicurezza sul lavoro di 4 ore e SPECIFICA di altre 4-8-12 ore in funzione della macrocategoria ATECO per tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto incluso personale fornito dalle agenzie interinali, stagisti, tirocinanti, apprendisti, a VAUCHER (e RISCHIO BASSO di 4 ore per gli impiegati che stanno solo in ufficio) (art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs. 81/08, Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011) – obbligatoria dal 26/01/2012
[Scadenza: questa formazione scade ogni 5 anni]
Mancata formazione generale e specifica: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro.
Nomina Addetti Antincendio e al Primo Soccorso Aziendale, in un numero sufficiente considerando turni di lavoro, ferie e malattie degli addetti che hanno frequentato il corso (si consiglia di formare almeno il 15/20 % dei lavoratori per ogni sede)
[Scadenza: questa formazione scade ogni 3 anni]
Mancata formazione degli Addetti specifici in azienda: sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi, ammenda da 2 a 5 mila €
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER RIVENDITORI E INSTALLATORI DI BOMBOLE GPL di 8 ore obbligatorio D.Lgs. 22/2/2006, D.M. 15/01/2007 allegato I I corsi sono obbligatori per tutti gli “ambulanti” che sostituiscono ed installano bombole collegate ad autonegozi, banchi durante i mercati, street food; per i gestori di bar, ristoranti e discoteche che cambiano bombole GPL collegate a cucine, a stufe “a fungo” o a “falò”; per il personale delle fiere e sagre addetto alla sostituzione delle bombole della cucina; per le aziende distributrici di GPL in bombole; per i rivenditori di bombole e serbatoi di GPL e dei loro annessi.
[Scadenza: mai]
Mancata formazione degli Addetti all’installazione di bombole GPL in azienda: sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi, ammenda da 2.000 a 5.000 €
FORMAZIONE ALIMENTARISTI (EX-LIBRETTI SANITARI) di 3 ore.[Scadenza: questa formazione ha durata 3 anni]Mancata formazione degli Addetti alla manipolazione e somministrazione degli alimenti: per ogni addetto sprovvisto dell’attestato sanzione da € 50,00 a € 300,00
Piano di autocontrollo HACCP secondo il D.Lgs 193/2007
[Scadenza: ogni volta che ci sono delle modifiche dell’attività inerenti nuovi fasi di lavoro, es. si aggiunge un camino esterno per la carne ai ferri, si aggiungono nuove attrezzature, ecc)
Mancata predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 €
Sono presenti nella vostra azienda i documenti e gli attestati sopra elencati? Se manca qualcosa è necessario provvedere quanto prima alla loro preparazione.
Nel caso non siate in possesso degli attestati è obbligatorio frequentare quanto prima il relativo corso di formazione.

Come puoi fare in modo rapido e sicuro? Contattare Kerofiamma al numero 0425.484666 o compila il form